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Tanta confusione sulla sospensione dei termini in scadenza il 16 novembre 2020. Quali sono i soggetti che beneficiano della sospensione? quali sono i versamenti sospesi? quando bisognerà procedere al pagamento?

Il Decreto Ristori (D.L. 137/2020) ed il Decreto Ristori bis (D.L. 149/2020) hanno previsto la sospensione del pagamento di alcuni versamenti in scadenza nel mese di novembre e nel mese di dicembre.

Di seguito vengono trattati le sospensione dei versamenti di novembre relativi alle ritenute alla fonte e all’iva.

Nel prossimo articolo verranno analizzati i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.

SOSPENSIONE

RITENUTE ALLA FONTE ED IVA

L’articolo 7 del Decreto Ristori Bis (D.L. 149/2020) ha previsto la sospensione dei versamento in scadenza il 16 novembre 2020:

  1. dell’ IVA (trimestrale e mensile);
  2. delle ritenute alla fonte (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente);
  3. delle trattenute addizionali e comunali.

Tale sospensione non si applica a favore di tutti i soggetti. L’individuazione dei beneficiari infatti andrà valutata con riferimento all’attività esercitata e dell’area di appartenenza.

Su tutto il territorio nazionale : la sospensione dei versamenti sopra indicati opera a favore dei soggetti che svolgono una delle attività economiche sospese così come indicato dal D.P.C.M. del 03/11/2020 (quali palestre, centri ricreativi, piscine, sale giochi, discoteche, cinema e teatri).

Nelle zone rosse ed arancioni: la sospensione si applica a favore di coloro che svolgono attività di servizi di ristorazione ed hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle zone rosse ed arancioni.

Nelle zone rosse: la sospensione opera a favore dei soggetti operanti nei settori economici individuati dall’allegato 2 del D.L. 149/2020 (quali servizi degli istituti di bellezza, attività di tatuaggio e piercing, commercio al dettaglio di bomboniere, grandi magazzini, ecc ecc), nonchè a coloro i quali esercitano attività alberghiera, attività di agenzie di viaggio e tour operator, aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle zone rosse.

I versamenti non sono non dovuti ma solo sospesi.

Al comma 3 dell’articolo 7 del D.L. 149/2020 si precisa che il versamento dovrà essere effettuato, senza applicazioni di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro e non oltre il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione (fino al un massimo di 4 rate di pari importo), con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

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