Credito d'imposta spese di sanificazione
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CREDITO D’IMPOSTA SPESE DI SANIFICAZIONE

Ultimi giorni per poter beneficiare del credito d’imposta spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione. Entro il 7 settembre 2020 dovrà, infatti, essere presentata l’apposita comunicazione per poter beneficiare del relativo credito.

In che cosa consiste il credito d’imposta spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione? chi sono i beneficiari? quali spese sono agevolabili? come presentare la comunicazione?

Continua a leggere l’articolo per avere informazioni sul credito d’imposta spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione.

Gli articoli 120 e 125 del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto rilancio) hanno introdotto due crediti d’imposta per le spese sostenute per il contenimento del Covid 19: il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (vedi precedente articolo) ed il credito d’imposta spese di sanificazione .

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 125 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 è previsto un credito d’imposta relativamente per le “spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nonchè per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti“.

Possono beneficiare del suddetto credito i “soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, (…) enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religioni civilisticamente riconosciuti” .

Del tutto indifferente è il regime contabile adottato dai suddetti soggetti. Pertanto rientrano nell’ambito soggettivo anche i soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014; i soggetti in regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011; gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa; tutti gli enti del terzo settore anche qualora svolgano la sola attività istituzionale.

Quali spese sono agevolabili?

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.



In particolare…

Con riferimento alle spese di sanificazione di cui alla lettera a) considerato che la norma non fa riferimento all'”acquisto”, l’attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, “moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda. Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari“, come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda l’acquisto dei dispositivi di cui alla lettera b) l’Agenzia ha chiarito che i dispositivi di protezione individuale sono agevolabili solo se conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Pertanto, solo in presenza di tale documentazione le relativi spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i beneficiari conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.

Non concorre alla formazione del reddito

Il comma 3 dell’articolo 125 del decreto legge n. 34 del 19/05/2020 dispone che il credito d’imposta per la sanificazione del’acquisto dei dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La richiesta per il credito d’imposta spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione dovrà essere presentata entro e non oltre il 7 settembre 2020 attraverso un professionista abilitato o tramite proprie credenziali fisconline (al seguente link potrai scaricare la guida per la compilazione della comunicazione).

Nella comunicazione dovrà essere indicato l’ammontare delle spese (già sostenute o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020) per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, nonchè il relativo credito d’imposta, pari al 60% di tali spese e comunque non superiore a 60.000 euro.

Per maggiori informazioni si rimanda alla circolare 20/E dell’agenzia delle entrate consultabile al seguente link.

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