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Il Decreto Ristori ed il Decreto Ristori Bis hanno previsto la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, delle trattenute regionali e comunali, dell’IVA mensile e trimestrale in scadenza nel mese di novembre (per approfondimenti si rimanda all’articolo sospensione dei versamenti di novembre). Inoltre gli stessi decreti hanno previsto la sospensione versamento contributi, previdenziali ed assistenziali , di cui si tratterà nel presente articolo.

SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

L’articolo 11 del Decreto Ristori Bis (D.L. 149/2020) ha previsto la sospensione dei versamenti previdenziali (ma non anche della rata dell’INAIL) in scadenza il 16 novembre 2020, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale in uno dei settori individuati nell’allegato 1 del D.L. 149/2020.

Inoltre, lo stesso articolo prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali (compresa quindi la rata INAIL) per tutti coloro i quali svolgono una delle attività previste dall’allegato 2 del D.L. 149/2020 ed hanno unità operative e produttive nelle zone rosse.

Con circolare n. 128 del 12/11/2020 l’INPS ha esteso la sospensione anche a coloro i quali hanno unità operative e produttive nelle zone arancioni.

Tuttavia, come precisato con la circolare n. 128 del 12/11/2020 le “zone rosse ed arancioni” devono essere individuate in ossequio alle previsioni dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020 e del 10/11/2020.

Di conseguenza la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali per i datori di lavoro che svolgono una delle attività individuate dall’allegato 2 del D.L. 149/2020 si applica solo se le unità operative e produttive sono situate:

1) in una delle zone rosse: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano e Calabria;

2) in una delle zone arancioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia.

Ulteriore sospensione è prevista ai sensi dell’art. 13 del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) per i versamenti dei contributi previdenziali e dei premi INAIL del mese di novembre (e quindi in scadenza il 16/12/2020) per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale nei settori interessati dalle limitazioni previste dal D.P.C.M. del 24/10/2020.

Quando bisognerà procedere al pagamento?

I contributi sospesi dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate di pari importo, con il versamento della prima rata entro e non oltre il 16 marzo 2021.


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