Come fare noleggio occasionale imbarcazioni
Tempo di lettura: 3 minuti

Sei proprietario o possessore di un’imbarcazione o nave da diporto e hai intenzione di generare dei profitti extra che ti consentiranno di alleggerire i costi per il mantenimento della tua imbarcazione? Stai pensando all’attività di noleggio occasionale e vuoi scoprire come fare per essere perfettamente a norma e non incombere in problemi o sanzioni? Nelle poche righe che seguiranno noi di commercialista-consulente.it (studio professionale commerciale e legale) ti forniremo tutte le indicazioni utili affinché tu possa iniziare la tua attività di noleggio occasionale imbarcazioni o navi da diporto.

Il noleggio occasionale di imbarcazioni o navi da diporto (introdotto con decreto legge 24.01.2012, n.1 – legge di conversione 24.03.2012, n. 27, successivamente modificato con decreto legge 21.06.2013, n. 69 – legge di conversione 09.08.2013, n. 98) prevede la possibilità per i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, e per gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, di effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio.

Questa attività non costituisce “uso commerciale dell’unità” e i proventi possono essere assoggettati ad un’imposta sostitutiva del 20%.

Abbiamo, di seguito, risposto alle domande più frequenti dei nostri clienti, in maniera sintetica ed esaustiva, sperando di essere d’aiuto anche a te. Qualora dovessi avere necessità di maggiori informazioni non esitare a contattarci.

CHI PUO’ EFFETTUARE IL NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO?

Il noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto può essere effettuato dai titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, e gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, possono concederle, in forma occasionale, in noleggio.

QUANDO SI PARLA DI NOLEGGIO OCCASIONALE?

Si può parlare di attività di noleggio occasionale quando l’attività non costituisce “uso commerciale dell’unità” purché i contratti abbiano una durata complessiva annua non superiore a 42 giorni.

QUALI BENI POSSONO ESSERE OGGETTO DI NOLEGGIO?

Il noleggio occasionale è previsto nei soli casi noleggio di imbarcazioni o navi da diporto iscritte nei registri nazionali.

COME DICHIARARE I PROVENTI?

I proventi vanno dichiarati con la dichiarazione dei redditi.

QUALI IMPOSTE SI APPLICANO SUI PROVENTI CONSEGUITI DALLA ATTIVITA’ DI NOLEGGIO OCCASIONALE?

I proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto possono essere tassate applicando una imposta sostitutiva del 20%. L’opzione per l’applicazione della imposta sostitutiva va effettuata in dichiarazione. Per poter fruire dell’imposta sostitutiva, delle imposte sul reddito e delle relative addizionali, occorre comunicare il noleggio occasionale all’Agenzia delle Entrate.

COSA COMPORTA L’APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI?

L’applicazione dell’imposta sostitutiva al 20% sui proventi comporta, in ogni modo, l’esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute nell’attività di noleggio.

Chi sceglie di assoggettare i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale all’imposta sostitutiva deve conservare (fino al decorso dei termini di decadenza dell’attività di accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali):

  • l’originale del modello di comunicazione
  • la ricevuta dell’invio del modello all’Agenzia delle Entrate
  • i documenti comprovanti i pagamenti ricevuti per l’attività di noleggio occasionale effettuata.

COME VERSARE L’IMPOSTA SOSTITUTIVA?

L’imposta sostitutiva va versata utilizzando il modello F24 (codice tributo “1847”)

QUALE ADEMPIMENTI VANNO POSTI IN ESSERE?

  1. Andrà redatto apposito contratto di noleggio occasionale di imbarcazioni.
  2. Nel caso di utilizzo di personale e di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio andranno effettuate le opportune comunicazioni all’INPS e all’Inail.
  3. Andrà predisposta ed inviata apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente.

QUANDO TRASMETTERE LE COMUNICAZIONI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E ALLA CAPITANERIA DI PORTO?

Il noleggio occasionale è subordinato alla comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente.

La comunicazione andrà compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell’inizio di ciascuna attività di noleggio, allegandola (in formato “.pdf”, “.gif”, “.tiff” o “.jpg”) a un messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella(non PEC): dc.ti.noleggio@agenziaentrate.it .

Nel caso venga utilizzata, per l’invio, una casella di posta elettronica certificata (PEC), è opportuno verificare, prima dell’invio della comunicazione, che questa accetti o permetta di inoltrare ad altra casella, i messaggi trasmessi da una casella non PEC. In caso contrario le ricevute di trasmissione della comunicazione, seppur inviate, non saranno a disposizione dell’utente, per mancata consegna.

Le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere tenute a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto, a disposizione delle autorità di controllo.

Da qui è possibile scaricare la comunicazione che dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente.


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