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A partire dal 2022 l’esterometro sarà solo un lontano ricordo. Tanto odiato, sarà forse rimpianto, tenuto conto dei nuovi adempimenti, non certo più agevoli, introdotti in sua sostituzione.

L’anno 2022 si preannuncia pieno di grandi novità (si legga a tal proposito obbligo fattura elettronica forfettari). Tra queste l’addio all’esterometro 2022.

Cosa cambia a partire dal 2022?

2022 Stop Esterometro e subentro trasmissione dati tramite SDI.

Quello che ci attende nel 2022 non è certo una nuova semplificazione. Bisognerà organizzarsi a tempo debito per recuperare i dati da trasmettere secondo le nuove modalità e i nuovi tempi disposti .

A partire dal primo gennaio 2022, infatti, secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 1103 della Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020, in modifica all’articolo 1, comma 3 bis del Dlgs n. 127/2015, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2022, dovranno essere trasmessi al Sistema di Interscambio.

La trasmissione dati fino al 2021

Con provvedimento n. 89757/2018 agli operatori è stata data la facoltà di :

  1. trasmettere le fatture inerenti cessioni di beni e/o servizi resi verso operatori non stabiliti nel territorio dello Stato tramite il sistema di interscambio evitando il successivo invio tramite l’Esterometro;
  2. trasmettere (semestralmente prima e trimestralmente poi) l’Esterometro contente i dati fiscali delle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri.

Le novità introdotte con il Provvedimento n. 293384/2021

Con il Provvedimento n. 293384/2021 si saluta definitivamente l’esterometro e vengono introdotte delle nuove regole per la trasmissione dei dati inerenti le operazioni con l’estero.

Esterometro 2022 stop : dal 2022 TUTTE le operazioni devono transitare tramite SDI.

Le fatture attive emesse per operazioni di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno:

  • essere emesse obbligatoriamente in formato elettronico (tramite SDI);
  • indicando nel campo “codice destinatario” il valore convenzionale XXXXXXX;
  • essere trasmesse entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni se trattasi di fatture immediate, o il diverso termine previsto per le fatture differite).

Per le operazioni passive rese da soggetti non stabili nel territorio dello stato, invece dell’esterometro, bisognerà trasmettere tramite SDI l’autofattura (documento TD17) o la fattura integrativa (documenti TD18 e TD19). In particolare:

  • a fronte di acquisti di servizi dall’estero ex art. 17 comma 2 DPR 633/72, EXTRA EU e/o UE, bisognerà emettere autofattura – TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO;
  • a fronte di acquisti intracomunitari di beni bisognerà emettere il documento TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI;
  • a fronte di acquisti di beni ai sensi dell’art.17 comma 2 DPR 633/72 ossia: acquisto da fornitore estero di beni già presenti in Italia; acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano; acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA; acquisto da soggetti non residenti di beni o servizi su beni che si trovano all’interno di un deposito IVA; bisognerà emettere il documento TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72

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