La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 170 del 25 novembre 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, estendendo significativamente le garanzie risarcitorie sia per i pazienti danneggiati da errori medici sia per i professionisti sanitari coinvolti in procedimenti penali. Una pronuncia che riequilibra il sistema, assicurando che la scelta della sede processuale non pregiudichi l’effettività della tutela.
Il caso e la questione costituzionale
Il Tribunale di Verona ha sollevato la questione nell’ambito di un processo per omicidio colposo a carico di un medico “strutturato” (dipendente di una ASL), accusato di aver causato la morte di un paziente per shock settico nell’ottobre 2020. I familiari della vittima si erano costituiti parte civile, ma il difensore dell’imputato non poteva citare l’assicuratore della struttura sanitaria come responsabile civile: l’art. 83 c.p.p. lo impediva, riservando tale facoltà alla sola parte civile.
La Corte, richiamando i propri precedenti in materia di RCA (sentenza n.112/1998) e assicurazione venatoria (sentenza n. 159/2022), ha riconosciuto l’irragionevolezza di questa limitazione, dichiarandola contraria all’art. 3 della Costituzione e quindi al fondamentale principio di eguaglianza.
La doppia funzione dell’assicurazione sanitaria: tutela per il paziente e per il medico
Il cuore della decisione risiede nel riconoscimento della funzione plurima dell’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10 della legge Gelli-Bianco (legge n. 24/2017). Tale copertura non protegge soltanto il professionista sanitario, ma è concepita dal legislatore come strumento di garanzia primaria per i pazienti danneggiati da un errore medico.
Maggiore tutela per il paziente
La sentenza rafforza in modo sostanziale la posizione del paziente-danneggiato:
Litisconsorzio necessario rafforzato: l’art. 12 della legge 24/2017 già prevede che, nell’azione diretta contro l’assicuratore, il responsabile del danno sia litisconsorte necessario. La sentenza completa simmetricamente il quadro, assicurando la presenza dell’assicuratore anche quando sia il medico a essere convenuto in sede penale.
Accesso diretto al patrimonio assicurativo: con l’ingresso dell’assicuratore nel processo penale, il paziente costituito parte civile può ottenere il risarcimento direttamente da un soggetto dotato di adeguata capienza patrimoniale, senza dover attendere l’esito di un separato giudizio civile.
Garanzia effettiva del ristoro: la Corte sottolinea che l’assicurazione obbligatoria tutela “anzitutto i pazienti danneggiati dall’attività medica, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti”. Tale funzione verrebbe frustrata se il paziente, scegliendo la via penale, perdesse la possibilità di agire contro l’assicuratore.
Concentrazione del contenzioso: la presenza dell’assicuratore come responsabile civile consente al paziente di definire ogni pretesa risarcitoria in un unico processo, evitando la frammentazione delle cause e i relativi costi, tempi e incertezze.
Maggiore tutela per il medico
La pronuncia riconosce espressamente che l’assicurazione obbligatoria protegge anche il professionista sanitario:
Contrasto alla medicina difensiva: la Corte evidenzia che tra le finalità della legge Gelli-Bianco vi è quella di “garantire un più sereno esercizio dell’attività del personale medico”, riducendo l’esposizione personale a richieste risarcitorie. L’impossibilità di coinvolgere l’assicuratore nel processo penale “rischierebbe di far rimanere frustrato” tale obiettivo, alimentando pratiche difensive dannose per l’intero sistema sanitario.
Diritto di manleva immediato: il medico strutturato, quale assicurato ai sensi dell’art. 1891 c.c., ha diritto di essere tenuto indenne dalle pretese risarcitorie. Prima della sentenza, tale diritto poteva essere fatto valere solo dopo la condanna, costringendo il medico a soddisfare personalmente le pretese del danneggiato in attesa del regresso.
Parità con il giudizio civile: in sede civile il medico convenuto può chiamare in garanzia l’assicuratore (artt. 1917 c.c. e 106 c.p.c.). La disparità con il processo penale era ingiustificata e irrazionale, poiché la tutela del professionista non può dipendere dalla scelta del danneggiato sulla sede in cui agire.
Estensione ai medici liberi professionisti
La Corte non si è fermata al caso del medico strutturato. In via consequenziale (art. 27 l. 87/1953), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. anche con riferimento all’assicurazione obbligatoria dei medici liberi professionisti (art. 10, comma 2, l. 24/2017), “per non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento”.
Un equilibrio costituzionalmente “necessario”
La Corte Costituzionale ha ristabilito la coerenza del sistema, riconoscendo che paziente e medico sono entrambi beneficiari dell’assicurazione obbligatoria sanitaria. Negare all’imputato la possibilità di coinvolgere l’assicuratore significava compromettere l’effettività di questa duplice garanzia, in violazione del principio di uguaglianza.

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