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Ecobonus detrazione 110%

ecobonus detrazione 110%
Tempo di lettura: 2 minuti

Sintesi chiara e semplice circa il nuovo Ecobonus del Decreto Rilancio

Siamo a scrivere ancora un articolo che tratta del maxi Decreto Rilancio. Questa volta andremo a sintetizzare il già famoso ecobonus al 110% cercando di fornire elementi sufficienti a comprendere questa nuova agevolazione fiscale per le famiglie italiane.

Prima di entrare nel vivo vogliamo precisare la differenza tra detrazione e deduzione, termini usati in ambito fiscale spesso confusi dai non addetti ai lavori.


Una somma in DEDUZIONE FISCALE va a ridurre la base imponibile sulla quale si applica l’aliquota per determinare l’imposta. Se guadagno 25.000 euro in un anno e ho la possibilità di usufruire di una deduzione fiscale di 3.000 euro vorrà dire che la mia base imponibile diventerà 22.000 euro e su questo importo andrò ad applicare l’aliquota fiscale.

Invece una somma in DETRAZIONE viene sottratta direttamente all’ imposta da pagare. Ad esempio se ho 25.000 euro di reddito e ho una detrazione di 3000 euro vorrà dire che quando calcolerò le mie imposte da pagare, ad esempio al 20%, avrò il 20% di 25.000 che corrisponde a 5.000 euro andrò a sottrarre 3000 di importo DETRAIBILE e pagherò cosi solo 2000 euro (differenza tra 5.000 e 3000).


L’ ecobonus detrazione 110% prevede una detrazione fiscale per i lavori effettuati tra 1 luglio 2020 e 31 dicembre 2021.

QUALI LAVORI SONO DETRAIBILI?

Sfatiamo subito un mito: l’ecobonus al 110 % non ci consente di rifare la casa gratis…

Bisogna precisare che il testo normativo sta aspettando il vaglio ed eventuali variazioni da parte del Parlamento quindi non è ancora definitivo.

I lavori che danno diritto al maxi bonus (110%) sono i seguenti:

  1. COIBENTAZIONE TERMICA DELL’EDIFICIO (tetto massimo di spesa detraibile 60.000 euro per ogni unità immobiliare)
  2. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER IL RISCALDAMENTO O IL RINFRESCAMENTO (tetto massimo di spesa detraibile (30.000 euro)
  3. INSTALLAZIONE DI CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA

Condizione indispensabile per accedere all’ecobonus è che ci sia un miglioramento energetico a seguito degli interventi pari almeno a due classi (o di una classe se è il massimo possibile).

COSA ACCADE RISPETTO AL VECCHIO ECOBONUS (detrazioni tra il 50% e il 75%) ?

I lavori del vecchio ecobonus previste per altre categorie non rientranti nel nuovo ecobonus se compiute assieme alle opere elencate nei tre punti precedenti rientrano nella nuova agevolazione.

RIENTRANO TRA LE CATEGORIE AGEVOLABILI ANCHE L’INSTALLAZIONE DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI E LE COLONNINE PER RICARICARE LE AUTO ELETTRICHE.

CHI E’ ESCLUSO DALL’ ECOBONUS 110%?

Molto probabilmente saranno escluse dall’ecobonus le abitazioni che non costituiscono abitazione principale (prima casa) unifamiliari, non saranno probabilmente escluse le abitazioni secondarie in condominio.

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